Non è responsabile penalmente il padre che non versa occasionalmente l’assegno di mantenimento al figlio.

Affinché infatti si possa punire la violazione degli obblighi economici connessi alla separazione – e quindi la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento – non rilevano singoli inadempimenti o, addirittura, il semplice ritardo nel versamento delle somme: è invece necessaria una condotta di volontaria inottemperanza, con la quale l’obbligato intenda specificatamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione.

 

Al contrario, il singolo inadempimento (per es.: se un mese il genitore dimentica di versare l’assegno) può essere considerato solo un illecito civile e non penale e, a tutto voler concedere, consente l’emissione di una ingiunzione di pagamento.

 

A tanto è arrivata la Cassazione che, in una recente sentenza [1], ha assolto un papà per non aver versato gli assegni di mantenimento al figlio durante il periodo di vacanze in cui i due avevano vissuto insieme.

 

 

[1] Cass. sent. n. 43527 del 9.11.2012.

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