STATUTO

Art.1 – Costituzione e denominazione dell’Associazione.

Ai sensi della L. 266 del 1991 in data 08/12/2011 è stata costituita, con sede in Limbiate (mb) via Monte bianco n°133, l’Associazione di volontariato P.S.F– “Pronto Soccorso famiglia”. La sua durata è a tempo indeterminato. E’ escluso qualsiasi scopo di lucro sia come Associazione e sia come singoli. Una volta iscritta al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato l’Associazione è  Onlus di diritto ai sensi e per gli effetti del D. Lgg. 460 del 1997.

 

Art.2 –

 Gli obiettivi

L'associazione - nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale - si propone di garantire assistenza legale, formativa, di accoglienza, conforto e sostegno morale e consiglio a tutti coloro, genitori e figli, che si trovino in condizioni di profondo disagio a causa di eventi di fatto o provvedimenti restrittivi che determinano situazioni di distacco dai genitori o dai figli e che incidono sull'esercizio della potestà.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

Art. 3

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi la tutela e valorizzazione dell'essere umano come espressione del naturale rapporto di filiazione comunque riconosciuta attraverso:

1. servizi di assistenza legale garantiti anche in condizioni di gratuito patrocinio nei termini di legge;

2. realizzazione di progetti finalizzati al recupero di rapporti fra genitori e figli compromessi da situazioni ambientali, condizionamenti socio-economici, condizioni di vita degradate e di emarginazione sociale;

3. monitoraggio e raccolta dati nelle varie regioni italiane ai fini di:

3.1 promozione e organizzazione di corsi, convegni seminari, dibattiti per introdurre o approfondire tematiche relative alla tutela dei genitori nei procedimenti giudiziari avanti i Tribunali ordinari e il Tribunale dei Minori sempre ai fini della migliore composizione armonica dei rapporti con i figli o nei percorsi di sostegno psicologico e assistenziale con i figli;

3.2 produzione di materiale informativo e di documentazione;

4. assistenza e tutela legale finalizzata all'analisi, al confronto ed all'interazione con gli Uffici a qualsiasi titolo coinvolti nei procedimenti riguardanti i minori, al fine di salvaguardare il rispetto delle persone ed il rapporto genitori - figli.

L'associazione potrà garantire prestazioni di volontariato senza scopo di lucro offrendo le prestazioni di servizio degli associati o di coloro i quali affiancano l'associazione stessa per il raggiungimento dello scopo sociale.

5. promozione di progetti, proposte normative e tavoli di confronto su tematiche a forte valenza e impatto sociale come il Tribunale della famiglia, e  sulla riforma del procedimento minorile.

6. L'associazione per realizzare i suoi scopi potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nonché reperire a fini di collaborazione e volontariato tutte le personalità disponibili nell'ambito psicologico, formativo, educativo, di operatori sociali, giuridico e religioso. L'associazione si avvarrà altresì di tutti i mezzi di informazione leciti consentiti pubblici e privati, sia a livello di stampa, televisione, internet.

7. Istituire borse di studio.

Questi obiettivi vengono raggiunti organizzando riunioni, convegni, congressi, attività formative, curando pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni.

L’Associazione aderisce moralmente ai seguenti Atti internazionali ufficiali:

Dichiarazione di Ginevra del marzo 1924. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10.12.1948.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950.

Dichiarazione dei diritti del bambino del 20.11.59.

Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.89.

Associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L’Associazione potrà collaborare con Enti Pubblici e privati nonché aderire ad associazioni o a federazioni a carattere nazionale od internazionale aventi scopi analoghi ed in particolare aventi le seguenti caratteristiche:

Appartenenza all’area  minori.

Democraticità reale.

Assenza di fini di lucro sia come Associazione e sia potenzialmente dei singoli responsabili.

Art.4 –

 I Soci

A – Ammissione

Sono soci dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche, che condividendo gli scopi, intendono mettere gratuitamente a disposizione parte del loro tempo libero la cui domanda di iscrizione non sia stata respinta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola col pagamento della quota sociale. In caso di rigetto della domanda, il consiglio ne da’ comunicazione scritta.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

Fondatori

Ordinari

Juniores

Collettivi

Sostenitori

Seniores

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno assunto l’iniziativa della costituzione dell’Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche, interessate alle finalità dell’Associazione, la cui domanda non sia stata respinta dal Consiglio Direttivo.

Sono soci juniores gli studenti ed assimilati: per essi è prevista una quota sociale ridotta in considerazione del loro status.

Sono “soci collettivi” le aziende, gli Enti, gli Istituti Universitari, le Associazioni scientifiche, tecniche e professionali, le Associazioni di volontariato, le cui finalità statutarie siano in consonanza con quelle del presente statuto.

Sono “sostenitori” persone od Enti che sostengono finanziariamente l’Associazione, versando quote sociali maggiorate, concordate con il Consiglio Direttivo.

Sono “ soci seniores “ i nonni separati dai nipoti: per essi è prevista una quota sociale ridotta. 

B – Diritti dei Soci.

Tutti i soci hanno:

1.    diritto di voto nelle assemblee;

2.    essere eletti alle cariche sociali;

3.    svolgere il lavoro concordato;

4.    recedere;

C – Doveri dei Soci.

I soci si impegnano a collaborare allo sviluppo dell’Associazione, a sostenere e a valorizzarne l’immagine. Essi sono tenuti ad osservare il presente statuto, l’eventuale Regolamento Generale e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Essi possono partecipare ad altre associazioni o a federazioni dell’area con il consenso espresso dal Consiglio Direttivo, rappresentando in esse le direttive dello stesso e le finalità del presente Statuto. Tali associazioni o federazioni devono essere conformi a quanto stabilito all’art.3 del presente Statuto.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, sono ammessi solo i rimborsi spese.

D – Organizzazione.

L’Associazione è unica sul territorio di Milano. Può essere organizzata in sezioni territoriali, che operano nei limiti del presente Statuto e secondo i programmi approvati dal consiglio Direttivo.

Le sezioni territoriali eleggono tra i propri componenti un presidente che ne coordina l’attività e mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo. Previo accordo con il Consiglio Direttivo ad essa possono aderire associazioni territoriali con fini analoghi.

I soci inoltre:

mantengono tra loro la mutua solidarietà, l’accoglienza, l’ascolto reciproco, la massima trasparenza delle informazioni, la mutua collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali.

I responsabili dell’Associazione in particolare mantengono un elevato spirito di servizio verso i soci e l’Associazione.

 

E – Cessazione.

La qualifica si perde per:

Dimissione scritte deliberate dal Consiglio Direttivo.

Mancato rinnovo della quota sociale.

Espulsione per gravi motivi morali, disciplinari, di inosservanza del presente Statuto. Ratificata dall’assemblea.

Alla scadenza della quota annuale di un socio il consiglio Direttivo, in casi particolari, puo’ decidere il rinnovo gratuito.

Art.5 – Contributi Sociali.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. Le quote annuali vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo fissa anche la parte della quota annuale, al netto di maggiorazioni, che può venire assegnata ad eventuali sezioni.

Art.6 – Organi dell’Associazione.

Gli organi dell’Associazione sono:

Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria).

Consiglio Direttivo.

Presidente.

Segretario Generale.

Comitato Scientifico

Collegio dei Probiviri.

Presidenti di sezioni.

Vengono inoltre nominati – secondo le modalità e le competenze statutarie specificate nei successivi articoli – Gruppi di lavoro e Responsabili di area che riferiscono al Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutti i membri degli Organi Sociali prestano la loro attività, in tale veste, senza percepire compensi di natura economica, se non i rimborsi spese eventualmente autorizzati dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenuti.

Art.7 – L’Assemblea dei soci.

L’Assemblea è sovrana.

L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi e può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio dal Presidente che la presiede.

L’Assemblea ordinaria è convocata quando il consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità;

L’Assemblea ordinaria è convocata quando ne fa richiesta 1/10 dei soci.

L’Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri.

Ogni socio ha diritto ad un voto. La votazione può essere effettuata per posta o anche a mezzo fax, purché pervenga entro il giorno fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria delibera, a maggioranza semplice dei presenti:

 

    Sull’attività svolta nell’anno precedente e sui programmi futuri;

    Nomina i consiglieri e le altre cariche sociali;

    Approva eventuali regolamenti e la quota associativa prevista dal Consiglio;

    Delibera le responsabilità dei Consiglieri;

    Decide su tutti i punti all’ordine del giorno;

    Sul bilancio annuale consuntivo e su quello preventivo.

 

L’Assemblea straordinaria delibera:

sulle modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo in presenza di 2/3 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei ¾ dei soci.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, vengono convocate mediante avviso ai soci, da spedirsi almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, della data, dell’ora dell’Assemblea. Non sono ammesse deleghe.

L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo.

I Consiglio Direttivo è costituito dai cinque ad un massimo di dodici membri eletti dall’Assemblea; Esiste incompatibilità fra appartenenza al Consiglio Direttivo, al Collegio dei revisori e a quello dei Probiviri. Poiché l’attività del Consiglio richiede un notevole impegno ed è necessaria una adeguata continuità di partecipazione, in caso di assenza non giustificata per più di tre riunioni da parte di un membro, il Consiglio può decidere la sua decadenza e la sua eventuale sostituzione per cooptazione. I membri cooptati non possono comunque superare un terzo del totale dei Consiglieri.

I membri del consiglio possono durare in carica per tre mandati e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato con 5 giorni di anticipo dal Presidente, che lo presiede, o da almeno tre membri. In caso di urgenza può essere convocato con un giorno di anticipo. Le riunioni sono valide se vi interviene la metà dei consiglieri.

Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Segretario Generale da lui delegato a presiedere in sua assenza.

Il Presidente designa un segretario che stila i verbali delle riunioni, controfirmati dal Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

attuare le deliberazioni dell’Assemblea;

promuovere o pianificare le iniziative in relazioni agli scopi sociali, comprese quelle delle eventuali sezioni;

stabilire le linee culturali dell’Associazione;

nominare i responsabili di area ;

decidere sulla non ammissione di nuovi soci e richiedere le espulsioni ratificate in assemblea;

cooptare nuovi membri in sostituzione di dimissionari o deceduti o dichiarati decaduti ;

decidere l’entità e le modalità di pagamento delle quote sociali ratificate in assemblea;

stabilire eventuali rimborsi spese;

approvare le relazioni del bilancio predisposte dal Tesoriere e sottoporle all’Assemblea dei soci;

fissare la data delle elezioni.

Art.9 – Il presidente, il Segretario generale, il Tesoriere.

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti di qualsiasi Ente ed autorità e di terzi e ne ha la legale rappresentanza.

Sono suoi compiti:

attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo

Nominare i membri dei gruppi di lavoro ed il personale dipendente dell’Associazione

Presiedere l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, con possibilità di delega al Segretario Generale.

Il Presidente può essere rimosso con il voto della maggioranza dell’Assemblea. E’ Prevista, per particolar meriti, l’elezione da parte del Consiglio Direttivo di un Presidente Onorario con funzioni solo consultive.

Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale cura e coordina la operatività dell’Associazione e può venir delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere.

Il Tesoriere sovraintende alla gestione amministrativa e della cassa dell’Associazione. Prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei soci.

Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario Generale, Tesoriere e l’appartenenza categorie professionali che possono trarre benefici all’appartenenza all’Associazione.

Art.10 – Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Collegio che si pronuncia a maggioranza con decisioni motivate entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso o della domanda, è demandata ogni decisione sia per l’espulsione dei soci che per l’accettazione dei nuovi soci e così anche in materia di controversie e di decadenza dei membri del Consiglio, nonché di incompatibilità.

Le decisione del Collegio sono vincolanti sia per i soci sia per gli organi dell’Associazione.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.11 – Il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico potrà essere costituito da un Presidente e da un massimo di 15 membri, nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità del mondo scientifico, editoriale, legale, giudiziario, legislativo, psicologico della mediazione familiare.

Sono compiti del Comitato scientifico:

Formulare proposte sulle attività scientifiche dell’Associazione.

Curare i rapporti di collaborazione fra l’Associazione ed Enti tecnici e scientifici nazionali ed internazionali.

Promuovere e coordinare attività di ricerca.

Collaborare alla impostazioni di corsi, seminari e convegni.

Art.12 – I Presidenti di Sezione.

Vengono eletti dai soci delle sezioni. Essi coordinano tutte le attività della sezione e tengono i contatti con la sede. La loro elezione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art.13 – I gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro sono lo strumento operativo per lo svolgimento della attività sociale. Possono essere create dal Presidente o dal Consiglio Direttivo avvalendosi anche della collaborazione dei simpatizzanti o di ogni altro contributo di collaborazione volontaria. Essi eleggono democraticamente un coordinatore, preferibilmente socio ordinario, che deve coordinare il programma di attività del gruppo, allo scopo di armonizzarsi con gli altri gruppi e con gli indirizzi generali dell’Associazione, approvati dall’Assemblea dei soci.

Art.14 – Patrimonio e rendiconto economico.

Il patrimonio sociale è formato da entrate dell’Associazione:

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;

- contributi di privati;

- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni o lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.   

Da qualsivoglia altra forma prevista dalla normativa vigente.

Il rendiconto economico deve essere predisposto dal Tesoriere, sottoposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno ed infine deve essere approvato dai soci.

Ai sensi del D.L. 460/97 è vietato la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote sociali sono intrasferibili anche mortis causa.

L’esercizio sociale decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.15 – Norme varie.

Le modalità di attuazione del presente statuto potranno venire stabilite da apposito regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Assemblea è obbligata, ai sensi del D. L. 460/97, a devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione di volontariato con finalità analoghe l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, e non è rivalutabile.

L’Associazione delibererà sulla destinazione del patrimonio ad Enti od Associazioni con fini analoghi. Il patrimonio non dovrà comunque essere destinato ad Enti aventi fini di lucro.

In nessun caso possono essere distribuiti utili e riserve ai soci.